Il Municipio di Brissago
richiamato l’art. 107 e 192 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, ha emanato degli avvisi in previsione di possibili nevicate o gelate.
1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze comunali.
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